Trib. civ. Cagliari sez. II, ord. del 22 luglio 2016 

Divieto di possedere o detenere animali domestici ex art. 1138, ultimo comma, c.c. – Applicabilità anche in caso di disposizioni contrastanti contenute in un regolamento contrattuale.

La previsione di cui all’art. 1138, ultimo comma, cod. civ., secondo cui “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”, deve reputarsi applicabile indipendentemente dalla natura dell’atto (regolamento contrattuale ovvero assembleare) che contenga eventuali disposizioni contrarie e indipendentemente dal momento della formazione di tale atto (primo o dopo la novella del 2012).

 

Cass. civ. sez. II, sent. n. 16321 del 4 agosto 2016

Acquirente di unità immobiliare di un fabbricato - Impegno, assunto con il contratto di compravendita, a rispettare il regolamento di condominio predisposto dal costruttore - Portata – Fondamento.

L’obbligo dell’acquirente, previsto nel contratto di compravendita di un’unità immobiliare di un fabbricato, di rispettare il regolamento di condominio da predisporsi in futuro a cura del costruttore non può valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, poiché è solo il concreto richiamo nel singolo atto d’acquisto ad un determinato regolamento che consente di considerare quest’ultimo come facente parte, “per relationem”, di tale atto.

 

Trib. civ. Cagliari sez. II, sent. del 10 febbraio 2016

Tabella millesimale - Contrattuale - Revisione per errore o sopravvenuti mutamenti dello stato dei luoghi.

Anche le tabelle millesimali a carattere “contrattuale” possono essere rettificate per errore, ovvero modificate per sopravvenuti mutamenti dello stato dei luoghi con le maggioranze qualificate di cui all’art. 1136, comma 2, c.c. ovvero, in sede giudiziale, anche nell’interesse di uno solo dei condòmini che ponga tali presupposti a fondamento della domanda.

 

Cass. civ. sez. II, sent. n. 3354 del 19 febbraio 2016

Contributi condominiali – Rapporto di sinallagmaticità – Esclusione.

In tema di condominio non è possibile sottrarsi all’obbligazione di pagare i contributi invocando l’eccezione di inadempimento ovvero di mancato godimento del bene comune, essendo da escludere un rapporto di sinallagmaticità fra prestazioni con riferimento al pagamento dei contributi che trae origine da un obbligazione propter rem derivante dalla comproprietà.

 

Cass. civ. sez. Un, sent. n. 9449 del 10 maggio 2016

Lastrico solare – Danno da infiltrazioni – Ripartizione delle spese

In tema di condominio negli edifici, allorquando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condòmini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello) in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.) e all’assemblea dei condòmini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all’uno o all’altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall’art. 1126 cod. civ., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.

 

Cass. Civ., Sez. VI -III, 04/10/2018, ordinanza n. 24266

Solaio

Il solaio che separa due unità abitative, l'una sovrastante all'altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani; tale presunzione "iuris tantum" vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini, sicché le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall'art. 1125 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, statuendo sulla ripartizione delle spese di riparazione e manutenzione di una terrazza di proprietà e in uso esclusivo, costituente il solaio dell'appartamento sottostante, aveva applicato in via analogica l'art. 1125 c.c. ed escluso l'utilizzabilità dell'art. 1126 c.c.).

 

 

 

Cass. Civ., Sez.II, 26/10/2018, n. 27248

Impianto acqua

La presunzione di proprietà comune dell'impianto idrico di un immobile condominiale, exart. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condòmini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui le infiltrazioni erano state causate dalla rottura della chiave di stacco dell'acqua sita nella cucina dell'appartamento sovrastante).

 

 

 

N.B.: selezione delle massime redatte da CONFEDILIZIA.

arch. Riccardo Costa

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